poiesisolidale

Per promuovere la cultura della solidarietà abbiamo bisogno anche di te

 

STATUTO

 

 TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Denominazione

E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata "Poiesisolidale" ai sensi del decreto legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460, i cui contenuti e la cui struttura sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'associazione stessa.

 

Art. 2 - Sede

L’associazione ha la propria sede legale in Cagliari, Via Dei Giudicati n. 22. Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia ed all’estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell’attività associativa.

 

Art. 3 - Premesse ideologiche

L’associazione promuove attività finalizzate alla relazione di aiuto alla persona, per la crescita sociale, psicologica e per la salute, al fine di arrecare beneficio diretto a favore di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La solidarietà è un valore condiviso dai membri dell’associazione poiesisolidale, che è un valore che origina e si esprime partendo dalla consapevolezza del senso della propria vita, e si realizza in modo autentico quando il bisogno profondo della persona coincide con la necessità di essere sensibili alle difficoltà umane del prossimo. Per essere solidali in modo autentico bisogna aver superato la tendenza naturale degli individui ad instaurare “relazioni strumentali”, ovvero attivarsi ed interagire sulla base del proprio interesse personale. Anche la gestione delle risorse economiche deve partire dalla consapevolezza che tutto ciò che si possiede è un dono, e che ciascuno può quindi scegliere di diventare come un “amministratore della provvidenza”, ovvero mettere a disposizione della comunità umana le risorse che la vita ha fornito per compiere il cammino esistenziale. Non poniamo barriere ideologiche al nostro operare sulla quantità delle risorse materiali, perché l'uomo ricco non è chi possiede molti soldi, ma colui che cerca di coprire il disagio esistenziale con i beni materiali, a prescindere da quanti ne possiede, e l'uomo povero non è colui che non ha risorse materiali, ma colui che si abbandona alla relazione con gli altri senza preoccuparsi di quanto gli convenga. Con poiesiSolidale scegliamo quindi, per quanto possibile, di abbandonare la preoccupazione per la sopravvivenza materiale e tendiamo a coltivare il dono della sensibilità nelle relazioni umane.

 

Art. 4 -Finalità e scopi

L’associazione svolge e promuove progetti socio-sanitari, per lo sviluppo sociale e psicologico e la salute della persona e si prefigge le seguenti finalità:

1. Assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria a favore di soggetti con disagio psicologico e/o sociale;

2. Attività di sensibilizzazione sui problemi della emarginazione sociale, della parità di trattamento e della non discriminazione dei soggetti appartenenti ai gruppi sociali a rischio di esclusione;

3. Attività di assistenza legale a favore di soggetti con disagio sociale che si trovino in situazione di bisogno, in ogni eventuale controversia giudiziaria;

4. Attività di istruzione e formazione, anche professionale e orientamento al lavoro per i soggetti con disagio sociale che entrino in contatto con l'associazione;

L’Associazione Poiesisolidale può utilizzare per il raggiungimento dei propri scopi strutture o mezzi materiali forniti da altri enti, aziende od organizzazioni pubbliche e private, al fine di realizzare i suoi progetti, così come può collaborare con altri enti, aziende od organizzazioni pubbliche e private, per la realizzazione di progetti condivisi.

 

Art.5 -Attività.

Per la realizzazione delle finalità, l'associazione si avvale di comitati organizzativi, denominati “Poli” che operano per settori e con le modalità stabilite dal regolamento, approvato dall'assemblea. A titolo meramente esemplificativo si elencano le seguenti attività:

·         progetti per il sostegno psicologico e legale di persone svantaggiate o affette da disagio psichico, o vittime di prevaricazioni o abusi sia in ambito familiare che sociale; per la sensibilizzazione delle istituzioni e della cittadinanza sui temi dell’esclusione sociale, e il sostegno de cambiamenti nelle politiche pubbliche per tutelare i diritti negati;

·         servizio di tutoraggio in equipe per la gestione di casi complessi che non potrebbero essere gestiti da un singolo operatore, eventualmente con la nomina di un “case manager” che coordina e supervisiona il lavoro svolto dai singoli operatori;

·         attività laboratoriali, tirocini formativi, tirocini lavorativi e tutte le attività finalizzate al raggiungimento di specifiche competenze per la realizzazione dei progetti, e semplicemente per fornire alla persona una occasione di crescita personale.

·         condurre un centro di ascolto, come momento di prima accoglienza del bisogno consapevole o inconsapevole di crescita personale, con lo scopo di avviare la persona verso un cammino adatto alle sue personali caratteristiche.

·         organizzare e sostenere un centro di accoglienza, qui definito come “casa poiesisolidale”, ovvero una abitazione adatta alla realizzazione di momenti comunitari, occasionali o sistematici, o la coabitazione occasionale o periodica di alcuni soci, che organizzano nella “casa poiesisolidale” attività di solidarietà rivolte prevalentemente alle persone esterne in condizioni di disagio psico-sociale invitate dalla associazione, con lo scopo di favorire la socializzazione solidale.

·         organizzare eventi sociali e culturali, finalizzati a diffondere il seme della solidarietà tra le persone e a raccogliere fondi da destinare a progetti solidali.

·         contribuire al mantenimento della Banca del Tempo poiesiSolidale.

·         realizzare un orto solidale o altre attività nel campo della alimentazione secondo criteri che favoriscano la cooperazione.

·         organizzare una forma autonoma di microcredito, finalizzata al sostegno dei propri progetti a favore delle categorie svantaggiate già sopra indicate, secondo un regolamento specifico, approvato dal direttivo.

Per lo svolgimento delle sue attività si avvarrà di un proprio regolamento interno su indicazione ed approvazione del direttivo. In particolare si nominerà un coordinatore per ogni attività sostenuta e condotta dalla associazione Poiesisolidale e per ogni polo specialistico, che farà riferimento al direttivo della associazione.

L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre l’associazione potrà eventualmente compiere tutte le operazioni immobiliari ed immobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti, siano necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento dei propri fini con esclusione di ogni intento speculativo e di ogni attività diversa da quella direttamente connessa.

 

Art. 6 - Convenzioni e contributi

L’Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, Asl, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.

L’associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere, attraverso il proprio rappresentante legale, a incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità. L’associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

L’associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell’associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d’opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell’Associazione.

 

Art. 7 - Durata

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto.

 

Art. 8 - Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

-l’assemblea dei soci;

-il consiglio direttivo;

-il presidente dell’associazione;

-il vicepresidente;

-il segretario;

-il tesoriere.

 

TITOLO II -ASSOCIATI

 

Art. 9 - Qualifica degli associati

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che siano interessate all’attività dell’associazione stessa e si riconoscano nei principi ispiratori che animano l'associazione.

L’associazione è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci emeriti.

I soci fondatori e i soci ordinari partecipano all’Assemblea degli associati ed hanno diritto di voto.

Sono considerati soci fondatori quelle persone presenti all’assemblea costitutiva.

 

Art. 10 - Ammissione

Si diventa soci ordinari presentando domanda di ammissione scritta, sostenuta da almeno due soci, all’esame del consiglio direttivo il quale con propria delibera la accoglie o la respinge.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Inoltre l’adesione all’Associazione comporta l’accettazione delle norme dello statuto e dell’eventuale regolamento interno.

 

Art. 11 -Recesso ed Esclusione

La qualifica di associato si perde per:

-morte: in caso di morte di un associato, il rapporto non si trasmette agli eredi e/o aventi causa;

-per scioglimento, qualora l’associato sia persona giuridica o associazione di fatto;

-dimissioni o recesso: ogni associato indipendentemente dal motivo e/o dalla causa, può recedere dall'Associazione in ogni momento.

-esclusione: l'esclusione potrà avvenire su decisione del consiglio direttivo per gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, comportamenti lesivi al buon nome dell’associazione e ai principi che la ispirano, insanabile dissidio sorto tra l'associato e gli organi dell'associazione e i suoi componenti, o tra l'associato e gli altri associati, per il mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

 

TITOLO III -ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 12 - L’assemblea

L’assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. Hanno diritto di partecipazione e al voto tutti i soci fondatori e ordinari in regola col pagamento della eventuale quota associativa annuale determinata dal consiglio direttivo, e che non siano decaduti ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto.

E’ ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino all’estero o siano assenti per validi motivi. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta. E’ ammessa anche la delega trasmessa per mezzo telematico.

L’assemblea ordinaria viene convocata dal consiglio direttivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.

L’assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del presidente o di almeno un terzo (1/3) degli associati aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell’assemblea dei soci l’ordine del giorno programmato.

L’assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera a maggioranza dei presenti.

La convocazione è fatta tramite affissione dell’avviso presso la sede della associazione, o attraverso un mezzo telematico, contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, entro quindici (15) giorni prima dell’adunanza.

L’assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno.

All’assemblea ordinaria spetta:

-la ratifica del rendiconto consuntivo annuale e l’approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal consiglio direttivo;

-l’elezione dei membri del consiglio direttivo, nonché l’elezione del presidente e del vicepresidente fra i membri del consiglio direttivo;

-l’approvazione dei programmi di lavoro e di intervento dell’associazione;

-l’assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all’ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.

All’assemblea straordinaria è riservata:

-a) la modifica del presente statuto;

-b) lo scioglimento dell’associazione;

-c) qualsiasi delibera sia stata inserita all’ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui ai punti a) e b), devono essere adottate a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega all’assemblea validamente costituita.

L’assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto.

 

Art. 13 - Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ordinaria dei soci per il periodo di due anni. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed il segretario. Il numero dei suoi componenti varia da cinque a undici secondo delibera dell’assemblea. In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più consiglieri, l’assemblea nella prima convocazione provvederà a sostituirli. I sostituti dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualità di socio da sottoporre all’assemblea per la ratifica, determina annualmente l’ammontare eventuale delle quote sociali,  segue l’attuazione dei programmi dell’associazione nell’ambito delle linee generali e programmatiche decise dall’assemblea dei soci, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività, delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente stesso o di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

L’appartenenza al consiglio cessa per dimissioni presentate per iscritto al presidente o al segretario, per decesso, per decadenza che si verifica ogni qualvolta un consigliere non partecipa a tre riunioni del consiglio senza che la sua assenza sia giustificata da un valido motivo. La deliberazione deve essere adottata dal consiglio.

 

Art. 14 - Il presidente dell’associazione

Il presidente è nominato dall’assemblea dei soci, e rimane in carica per il periodo di due anni, ed è rieleggibile. Il presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale e agisce in nome e per conto dell'Associazione, convoca e presiede il consiglio direttivo concordando l’ordine del giorno con il segretario, presiede l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, rappresenta l’associazione verso l’esterno.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

 

Art.15. - Il tesoriere.

Il tesoriere coordina la gestione patrimoniale, secondo le norme giuridiche e fiscali vigenti, in collaborazione con i professionisti dei Poli della Associazione Poiesisolidale.

 

Art. 16 – Il segretario

Il segretario è eletto dal consiglio direttivo per il periodo di due anni rinnovabili. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive.

 

TITOLO IV -DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 17 -Amministrazione e patrimonio

Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L’associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.

Il patrimonio o fondo sociale è costituito dalle eventuali quote sociali annuali determinate dal consiglio direttivo e versate dagli associati, dai contributi versati liberamente dagli associati, dagli acquisti mobiliari ed immobiliari fatti a qualunque titolo, acquistati con le quote e i contributi degli associati, da donazioni, lasciti, sussidi e contributi concessi da istituti, enti pubblici e privati, associazioni e/o privati cittadini.

Le eventuali quote sociali versate non sono ripetibili e non sono trasmissibili.

Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell’associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni senza fini di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. I proventi derivanti dal patrimonio sono destinati ai fini dell’associazione; insieme ad ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio, essi verranno utilizzati per sopperire alle spese di organizzazione e di gestione dell’associazione.

Prima del quindici (15) dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce le eventuali quote associative per l’anno successivo.

 

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

L'associazione si scioglie per volontà degli associati, approvata dall'assemblea straordinaria a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega all’assemblea validamente costituita. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe.

 

Art. 19 - Norme transitorie

Contestualmente all’approvazione del presente statuto, i soci fondatori provvederanno alla elezione del consiglio direttivo, del presidente, del vicepresidente del segretario e del tesoriere.

 

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

 

Art. 21  Revisore dei Conti

Qualora l'assemblea lo ritenga necessario o, nei casi di legge, la stessa nomina un revisore unico od un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una  relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.